Obblighi di legge per un sito web aziendale: cosa non può mancare per evitare sanzioni
Quando nasce un nuovo progetto online, l’attenzione si concentra spesso su grafica, colori e contenuti. C’è però un altro elemento da affrontare fin dalla progettazione: gli obblighi di legge del sito web aziendale.
Giovanni Alberti · · 5 min di lettura

Il sito rappresenta la tua attività, raccoglie richieste e, in alcuni casi, vende prodotti o servizi. Dati identificativi, informative e modalità di funzionamento devono quindi essere coerenti con l’impresa e con gli strumenti utilizzati.
Curare questi aspetti aiuta a ridurre il rischio di contestazioni e sanzioni e rafforza la fiducia dei clienti. Ecco i principali controlli da fare, distinguendo tra sito vetrina, società ed e-commerce.
1. Partita IVA: deve comparire nella home page
Per i titolari di partita IVA, l’articolo 35, comma 1, del DPR 633/1972 prevede l’indicazione del numero di partita IVA nella home page dell’eventuale sito web.
La soluzione più pratica è inserirlo nel footer, la parte inferiore del sito, rendendolo visibile anche nelle altre pagine. Pubblicarlo soltanto nella pagina “Contatti” non soddisfa il requisito della presenza in home page.
Cosa controllare: numero completo, corretto e leggibile, associato al soggetto che gestisce effettivamente il sito. Il nome commerciale o il logo non sostituiscono l’identificazione del titolare.
2. Dati dell’impresa e informazioni societarie
Il visitatore deve poter capire con chi sta entrando in contatto. Gli obblighi specifici dipendono dalla forma giuridica e dall’attività svolta online.
Per le S.p.A., S.a.p.a. e S.r.l., l’articolo 2250 del Codice civile estende al sito le informazioni societarie previste dalla norma, tra cui:
- Sede della società.
- Ufficio del Registro delle Imprese e numero di iscrizione.
- Capitale sociale effettivamente versato e risultante dall’ultimo bilancio.
- Eventuale stato di liquidazione.
- Presenza di un unico socio per S.p.A. e S.r.l., quando ricorre.
Queste informazioni accompagnano la denominazione e gli altri dati identificativi. Numero di iscrizione al Registro delle Imprese e numero REA sono dati distinti: occorre riportarli correttamente, senza usare l’uno come sinonimo dell’altro.
Per i servizi della società dell’informazione, l’articolo 7 del D.lgs. 70/2003 prevede inoltre informazioni facilmente accessibili, dirette e permanenti, come nome o denominazione, indirizzo geografico, contatti anche email e dati di iscrizione ove previsti. Possono aggiungersi indicazioni relative ad autorizzazioni e professioni regolamentate.
Cosa controllare: dati aggiornati rispetto alla visura e informazioni pertinenti alla tua attività. Per società di persone, ditte individuali e professionisti, gli adempimenti vanno individuati in base al caso concreto, senza applicare automaticamente l’intero elenco previsto per le società di capitali.
3. Informativa privacy: deve descrivere i trattamenti reali
Un modulo contatti, una newsletter, un account cliente o un ordine online comportano il trattamento di dati personali. Anche i dati tecnici di navigazione devono essere valutati. Il GDPR richiede informazioni chiare sui trattamenti effettuati.
L’informativa deve essere coerente con il sito e includere, secondo il caso:
- Identità e contatti del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati, se previsto.
- Finalità e basi giuridiche del trattamento.
- Destinatari o categorie di destinatari ed eventuali trasferimenti fuori dallo Spazio economico europeo, con le informazioni richieste.
- Tempi di conservazione oppure i criteri usati per determinarli.
- Diritti esercitabili, modalità di contatto e diritto di reclamo all’autorità di controllo.
- Obbligatorietà o facoltatività del conferimento e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento, quando pertinente.
- Informazioni su eventuali processi decisionali automatizzati nei casi previsti.
Un collegamento nel footer rende l’informativa facile da ritrovare. Nei punti di raccolta, come i moduli, il richiamo deve essere disponibile prima dell’invio dei dati.
Cosa controllare: l’informativa deve descrivere ciò che accade davvero. Non basta copiare un modello e aggiungere il nome dell’azienda. Il consenso, inoltre, va richiesto quando è la base giuridica appropriata: non è automaticamente necessario per rispondere a ogni richiesta di preventivo.
4. Cookie e tracciamenti: quando serve il banner di consenso?
Il controllo deve riguardare cookie e altri strumenti di tracciamento, compresi quelli attivati da servizi esterni, contenuti incorporati e strumenti pubblicitari.
Secondo le Linee guida del Garante sui cookie e sugli altri strumenti di tracciamento, occorre distinguere:
- Solo cookie tecnici: non serve acquisire il consenso con un banner; resta necessario informare gli utenti, anche attraverso l’informativa generale.
- Profilazione e tracciamenti soggetti a consenso: devono restare disattivati fino alla scelta positiva dell’utente. Il sistema deve permettere di non acconsentire, scegliere le finalità e modificare o revocare successivamente il consenso.
- Strumenti statistici: vanno valutati in base alla configurazione e alle condizioni previste dal Garante; non tutti gli analytics possono essere trattati automaticamente come cookie tecnici.
Cosa controllare: il banner deve governare davvero gli strumenti presenti sul sito. Un pulsante “Accetta” non risolve il problema se i tracciamenti partono già prima della scelta. Scorrere la pagina non equivale, da solo, a prestare consenso.
5. E-commerce: condizioni di vendita e informazioni prima dell’acquisto
Se vendi online ai consumatori, agli obblighi generali si aggiungono quelli previsti per il commercio elettronico e per i contratti a distanza. Prima dell’ordine devono essere disponibili informazioni chiare su:
- Identità e contatti del venditore.
- Caratteristiche dei prodotti o dei servizi.
- Prezzo totale, imposte e costi aggiuntivi applicabili.
- Modalità di pagamento, consegna ed esecuzione.
- Diritto di recesso, modalità di esercizio, costi di restituzione ed eventuali eccezioni previste dalla legge.
- Garanzia legale e gestione dei reclami, ove pertinenti.
- Passaggi per concludere il contratto e correggere gli errori, con le ulteriori informazioni richieste per il servizio.
Il checkout deve rendere inequivocabile l’eventuale obbligo di pagamento. Le condizioni devono essere consultabili e conservabili; va inoltre gestita la conferma del contratto su un supporto durevole, come previsto dalla normativa applicabile.
Aggiornamento importante sull’ODR: la piattaforma europea per la risoluzione online delle controversie è stata dismessa. Il Regolamento UE 2024/3228 ha abrogato il regolamento che la istituiva con effetto dal 20 luglio 2025. L’obbligo generale di collegamento alla vecchia piattaforma non va quindi riproposto come vigente. Restano da verificare gli eventuali obblighi informativi relativi agli organismi ADR applicabili all’impresa.
Accessibilità e altri obblighi: cosa verificare sul tuo progetto
L’elenco va completato in base al settore, ai destinatari e alle funzioni del sito. Un sito professionale regolamentato, un negozio online e un portale di prenotazione possono richiedere verifiche diverse.
Per i servizi che rientrano nel D.lgs. 82/2022, tra cui il commercio elettronico, vanno valutati anche i requisiti di accessibilità applicabili dal 28 giugno 2025, le regole transitorie e le esenzioni previste. Le microimprese che forniscono servizi sono esentate dagli obblighi di quel decreto: l’applicabilità va verificata sul progetto concreto. I riferimenti sono disponibili nelle Linee guida AgID sull’accessibilità dei servizi.
Un sito curato anche nei dettagli che contano
Trasparenza, documenti aggiornati e configurazioni corrette fanno parte della qualità del tuo sito. Aiutano i clienti a riconoscere l’impresa, capire come vengono utilizzati i dati e acquistare con informazioni chiare.
Per questo, prima della pubblicazione e quando aggiungi nuove funzioni, è utile controllare dati aziendali, moduli, informative, tracciamenti e percorso di acquisto. Gli strumenti automatici possono supportare la gestione, ma devono essere configurati sul funzionamento effettivo del sito.
NetComm Italia progetta e realizza siti web aziendali curati nella struttura, nelle prestazioni e nell’implementazione tecnica, predisponendo gli spazi informativi e le funzionalità previste dal progetto, in coordinamento con i documenti e le indicazioni dei consulenti dell’attività.
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Contenuto informativo aggiornato al 18 ottobre 2026: presenta i principali controlli e non sostituisce la verifica legale e fiscale specifica dell’attività.